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COSA E’ LA MEDIAZIONE PENALE? -Dott.ssa Emanuela Cimmino
Martedì, 09 Novembre 2004 - 13:56 - 6142 Letture
La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si caratterizzano per la natura sociale, culturale, penale. In quest'ultimo campo il conflitto si configura come reato.

Nella mediazione penale minorile, l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione: questi devono essere chiariti dal mediatore agli interessati per permettere un incontro e una comunicazione efficace tra le parti.


Per la vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88), la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subìta, di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale.

Al minore - autore del reato, la mediazione permette una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione: la riservatezza dell'incontro e la separazione dal procedimento penale favorisce l'emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.

Il mediatore/i ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti.

L'esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro. Per esito positivo s'intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale.

Tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.


Riferimenti normativi in materia di mediazione penale minorile


Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorile si individuano nel codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R.448/88) e, più precisamente, nell'ambito delle indagini preliminari (art.9) durante l'udienza preliminare o nel dibattimento (art.27), nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova (art.28), nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata. Inoltre, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all'art. 47 della L.354/75. (www.giustizia.it)

Il concetto di riparazione viene, inoltre, introdotto nel recente Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà personale (D.P.R. 230/2000).


La mediazione è stata ritenuta inseribile anche negli elementi presentati dall’articolo 564 c.p.p., specie in situazioni di lieve entità, per risolvere conflitti intrafamiliari e giungere al ritiro della denuncia; nella formula prevista dall’art.9 DPR 448/88 ove la disponibilità del ragazzo alla mediazione/riconciliazione potrebbe divenire strumento per la valutazione della personalità; nonché fra le sanzioni sostitutive previste e disciplinate dall’art. 32, II dello stesso DPR; infine, in fase esecutiva, come prescrizione, fra quelle inserite nel programma relativo all’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 354/1975. (www.diritto.it)
In questo caso, a parte la scarsa applicazione dell’ istituto, le ragioni che ne sconsiglierebbero la scelta come luogo per la riconciliazione, sarebbero riconducibili essenzialmente nell'effetto "blando" dell’attività riparativa e riconciliativa nel lungo lasso di tempo intercorrente tra la commissione del reato e l’applicazione della misura.
Ipotizzabile, poi, una procedura parallela di mediazione vera e propria, svincolata dall’esito processuale, che -pur molto criticata- costituisce la frontiera più avanzata del modello. Il reato sarebbe in tal caso occasione per attivare la rete della mediazione in cui coinvolgere gli attori sociali, indipendentemente dalla vicenda processuale. Il processo seguirebbe il proprio percorso e non ne verrebbe in alcun modo intaccato, quanto all’esito finale.
Il pensiero giuridico attuale, facendo riferimento alle esperienze estere, ritiene applicabili le tecniche di riparazione e di mediazione solo ai reati contro il patrimonio o contro la persona, purchè di non particolare gravità; in tali casi esse ben potrebbero fungere da formule alternative di uscita dal processo, come strumenti di risoluzione del procedimento o sostitutivi della sanzione.
Per i reati gravi, invece, si preferirebbe attuare il programma di riconciliazione e/o mediazione all’interno di una eventuale misura alternativa, ovvero come “ processo parallelo” a quello giudiziario; un simile intervento dovrebbe mirare al risanamento dei rapporti umani e sociali compromessi in occasione del reato, pur rimanendo svincolato da ogni meccanismo, in termini premiali, ai fini dell’esito del processo.
I due fronti di maggior interesse sono dunque –da un lato – l’articolo 28, all’interno del quale è possibile introdurre la riconciliazione, sia con la formula indiretta, attraverso la prestazione di lavoro socialmente utile e di attività nel volontariato sociale (ipotizzabili anche per i reati a vittima diffusa, es. lo spaccio), che con la formula diretta, attraverso un risarcimento materiale del danno patrimoniale o la presentazione di scuse formali.
Dall’altro lato, la mediazione vera e propria sarebbe da avviarsi parallelamente al processo, in seguito all’apertura di un fascicolo giudiziario.
Rispetto all’applicazione di questo modello occorre riferirsi alle esperienze ancora sperimentali che sono attivate presso alcuni tribunali per i minorenni italiani.


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Nota: Fonti bibliografiche:


www.giustizia.it

La mediazione penale minorile: aspetti , problemi , prospettive in una visione di tipo sistemico di Emanuele Esposito (*Pedagogista, Criminologo Clinico, Mediatore Familiare e Comunitario Sistemico, Socio Ordinario della Società Italiana di Criminologia e dell’Associazione Italiana Mediatori Sistemici) in www.diritto.it


La mediazione penale nella giustizia minorile italiana di Francesco Giacca (Sociologo, Mediatore Penale e Familiare, Educatore Coordinatore presso il Dipartimento Giustizia Minorile- Ufficio Servizio Sociale per i minorenni di Napoli.)in www.diritto.it




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